Il consorzio stabile è considerato alla stessa stregua di un altro operatore economico. Dato il suo status di “aggiudicatario”, il consorzio stabile è “responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”, in conformità a quanto previsto dall’art. 105, comma 8, del Decreto Legislativo numero 50 del 2016. Il consorzio stabile, come ci ricorda anche l’Avv. Filippa Mollica, è poi soggetto alla pratica del potere di pagamento diretto dei debiti, da parte della Stazione appaltante, a favore del “personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi”, in conformità con gli articoli 105, comma 10, e 30, commi 5 e 6, della norma stessa.
Una particolare tipologia di consorzi stabili, scrive nel suo blog Francesco Mollica Avvocato di Roma, è quello rappresentato dai consorzi stabili “di società di professionisti e di società di ingegneria”, previsti all’inizio dall’art. 17, comma 1, lett. g-bis) della legge n. 109 del 1994, oggi rintracciabili dall’articolo 46, comma 1, lett. f) del Decreto Legislativo numero 50 del 2016. Le disposizioni legislative elencate, all’interno settore degli appalti pubblici, hanno quale obiettivo fondamentale l’organizzazione del lavoro afferente ai servizi di di ingegneria ed architettura, mediante forme di collaborazione. Esse sono finalizzate alla creazione di supporti operativi ed associazioni aggregative, anche in campo tecnico, per semplificare l’aggiudicazione e l’esecuzione di servizi in capo alle amministrazioni.
Anche professionisti singoli ed autonomi possono essere inclusi in questa particolare categoria di operatori economici, “a prescindere dalla forma giuridica rivestita”, in conformità a quanto contenuto nell’articolo 12, comma 3, della legge 22 maggio numero 81 del 2017. Con le novità introdotte nel 2016, poi, viene a cessare la possibilità per i consorzi stabili di qualificarsi attraverso il sistema del cumulo dei requisiti senza un ordine ben preciso. Pertanto, si è giunto alle seguenti decisioni: 1. i consorzi stabili attivi nel settore dei lavori e quelli tra “società di professionisti e di società di ingegneria” vengono regolamentati da una medesima disciplina; 2. il regime di qualificazione sarà regolamentato dal futuro “regolamento oggetto dell’articolo 216, comma 27-octies”. Il nuovo comma 2 bis disciplina, invece, la qualificazione del solo consorzio stabile, che dedica la sua attività nel comparto dei servizi e delle forniture, facendo differenza tra il regime di questa tipologia di consorzi dalle aggregazioni tra “società di professionisti e di società di ingegneria”. Per queste ultime vale il regolamento applicabile a quello dei consorzi stabili operanti nel settore dei lavori. Inoltre, le modifiche rintracciabili nel comma 2 intendono chiarire la disciplina dei consorzi stabili al fine di permettere effettiva l’operatività e la sopravvivenza dell’incoraggiamento ad un’adeguata in capo a questo strumento. Inoltre, l’introduzione del comma 2-bis è utile per fornire una disciplina ai consorzi stabili di servizi e forniture, sulla scia delle disposizioni normative del passato, per riempire il vuoto legislativo del nuovo “Codice dei contratti pubblici”. Valori importantissimi per questo consorzio stabile.