Rimborso ritardo aereo: per ottenerlo non bisogna provare il danno

La notizia discussa in questo articolo vi farà tirare un sospiro di sollievo: l’Europa è dalla parte dei consumatori, che non devono più provare il danno subito per ottenere un rimborso per ritardo aereo. Le compagnie aeree non saranno felici, ma questa potrebbe essere una spinta affinché si impegnino a ridurre il più possibile il numero dei ritardi.

Semplificare

Amici, parenti, conoscenti, o amici di amici vi avranno certamente raccontato le loro terribili esperienze legate al ritardo aereo o alla completa cancellazione di un volo, alle ore e ore di attesa in aeroporto con conseguenti appuntamenti persi e saltati, e vacanze in parte o anche completamente rovinate.

Grazie al cielo, la Convenzione di Montreal del 1999 e il Regolamento Europeo 261/2004 prevedono che in caso di ritardo aereo, cancellazione o anche bagagli smarriti il consumatore danneggiato ha diritto di richiesta di rimborso alla compagnia per il disagio (anche attraverso servizi che tutelano i clienti, come www.flycare.eu).

Un procedimento che ad Aprile 2018 è stato anche semplificato, perché un intervento della Cassazione ha dichiarato che un passeggero agente per salvaguardare i propri diritti non deve provare il ritardo o il danno subito, l’importante è che conservi il biglietto sostenendo che tale disagio si sia effettivamente verificato.

Cambio di ruoli

È l’imputato, ovvero la compagnia aerea stessa, che al contrario deve dimostrare il rispetto dell’orario di arrivo, se non vuole accettare la richiesta di risarcimento. Un provvedimento della Cassazione che mette finalmente una pezza alla lacuna della normativa iniziale, azione dovuta per intervenire a favore di un passeggero cui il Tribunale di Roma aveva negato il rimborso per ritardo aereo poiché non aveva dimostrato né ritardo né disagio che ne è derivato.

Senza questa aggiunta, infatti, la Convenzione di Montreal e il Regolamento 261/2004 non risultavano specifici riguardo l’argomento e, anzi, facilmente interpretabili sul tema di portare la prova di un danno e del mancato o incompleto servizio. La Cassazione, quindi, dopo aver costatato la mancanza di questa specifica, e vista la triste frequenza di questi casi, ha chiarito che la compagnia aerea può dimostrare una prova diretta dell’avvenuto atterraggio in orario o in ritardo, a differenza del passeggero che può al massimo contare sugli altri passeggeri.

E in vista di questa modifica, è stato riaperto anche il caso del passeggero che si era visto negare il rimborso. Il Tribunale di Roma, infatti, con la sentenza numero 1584 aveva rifiutato la richiesta di rimborso per un ritardo aereo di quattro ore per il volo Berlino-Roma del 23 dicembre 2009, ritardo che gli ha fatto perdere la coincidenza che da Roma lo avrebbe portato a Palermo. Il Tribunale, anzi, richiedeva fermamente la dimostrazione del ritardo, provando il danno subito.

La sentenza è stata decisamente contestata e sconfessata. Infatti si sostiene che quel passeggero, che si muove per un suo diritto e dopo essere stato danneggiato, essendosi visto negato l’imbarco a causa di un ritardo aereo, deve solamente portare il biglietto aereo, a dimostrare solamente il pagamento avvenuto e che su quell’aereo c’era. E in via di questa contestazione, il Tribunale deve riaprire il caso, concedendo (dopo 9 anni) il rimborso al cliente, dandogli ragione.

Visto quanto è stato dichiarato dalla Cassazione (Cassazione Civile, sezione II, numero 1584 del 23/01/2018), è ben chiaro che il diritto al rimborso per un ritardo aereo scatta immediatamente se si verifica il ritardo o la cancellazione, senza che il cliente debba per forza provare il rimborso ma solo l’acquisto del titolo di viaggio. La responsabilità a priori è quindi della compagnia aerea, che può al limite dimostrare che il ritardo è dipeso non dalle sue possibilità ma da cause esterne ed eccezionali, in sostanza inevitabili.